Accesso ai servizi

COME FARE PER

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Descrizione:
A seguito dell'accordo "Italia semplice" tra Governo, Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI e del DL 90/2014, sono stati redatti i moduli unificati per la SCIA edilizia e il Permesso di costruire.
S’invita a utilizzare i nuovi modelli per la presentazione delle pratiche edilizie, predisposti alfine di facilitare le procedure sia dell'utenza, sia dell'ufficio, qui scaricabili.

Come Fare:
La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni o certificazioni da allegare alla SCIA ai asensi dell’art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i..

E’ importante segnalare le novità introdotte dal D.L. 69/2013, il quale prevede che sia lo SUE, su apposita istanza del privato, che acquisisca direttamente o tramite conferenza di servizi
ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/90 tutti i nulla osta, pareri ecc…. necessari all’attuazione dell’intervento.
L’Istanza allo SUE tesa all’acquisizione dei pareri potrà essere inoltrata prima della presentazione della SCIA o contestualmente. In tali casi l’attività edilizia non potrà essere iniziata sino alla data di comunicazione da parte del SUE dell’avvenuta acquisizione di tutti gli atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.
Al fine di agevolare la presentazione dell’istanza, è stato predisposto un fac simile di domanda, presente al fondo della sezione.
Altra novità introdotta dal D.L. 69/2013 è che, pur ampliando la sfera degli interventi soggetti a SCIA, introduce al comma 4 dell’art. 23 bis del DPR 380/2001, una limitazione nel caso in cui si tratti di interventi realizzabili in zone A ai sensi del DM 1444/68.
In tali zone gli interventi o le varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma ai quali è applicabile la SCIA i relativi lavori non potranno in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 20 giorni dalla presentazione della SCIA.

La Scia può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire


Informazioni specifiche:
(Termine proc. in caso di controllo 30gg)

Dove Rivolgersi:
Area Tecnica (vedi dettaglio e orario di apertura)

Area Tecnica (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:
Art. 19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. così come sostituito dall’art. 49 comma 4 bis della Legge 122/2010.

Documenti allegati:
File pdfSEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (169,97 KB)